La normativa che regola l’escursionismo può variare a seconda della regione in cui si svolge l’attività escursionistica. Tuttavia, in generale, l’escursionismo è regolamentato dalle leggi e dai regolamenti relativi alla protezione dell’ambiente e alla sicurezza pubblica.

Esistono norme che tutelano le aree naturali protette, come parchi nazionali, riserve naturali o zone di protezione ambientale, dove l’escursionismo è una delle attività consentite ma regolamentate. In questi luoghi, i visitatori sono tenuti a rispettare le norme di comportamento previste, come ad esempio il divieto di accendere fuochi, il divieto di campeggiare fuori dalle aree attrezzate, il divieto di raccogliere piante o animali, e così via.

Di seguito vengono riportati dei chiarimenti rispetto al mondo dell’escursionismo e del no-profit

PROFESSIONISTI E VOLONTARI

FIGURE PROFESSIONALI

La normativa vigente individua le seguenti figure professionali:

  • Guide Alpina – Maestro di Alpinismo e Aspirante Guida Alpina
  • Guida Vulcanologica
  • Accompagnatore di Media Montagna
  • Guida Ambientale Escursionistica
  • Guida Survival
  • Guida Canyon
  • Guida Turistica e Accompagnatore Turistico
  • GUIDE ALPINE, GUIDE VULCANOLOGICHE e ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA

La Legge 2 gennaio 1989 n. 6, “Ordinamento della professione di Guida Alpina”, disciplina le figure dell’Aspirante Guida Alpina, Guida Alpina – Maestro di Alpinismo, Guida Vulcanologica e Accompagnatore di Media Montagna. Essa stabilisce che:

l’accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio e in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche è riservato alle Guide Alpine (art. 2);

l’insegnamento a titolo professionale delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con l’esclusione di quelle su piste di discesa e di fondo, è riservato alle Guide Alpine (art. 2);

l’accompagnamento a titolo professionale di persone in escursioni in montagna è riservato alle Guide Alpine e agli Accompagnatori di Media Montagna (art. 2, art. 21 e art. 22);

l’accompagnamento a titolo professionale di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservato alle Guide Alpine e alle Guide Vulcanologiche (art. 2 e art. 23).

Si diventa Aspiranti Guide Alpine e Guide Alpine (Maestri di Alpinismo), frequentando appositi corsi teorico-pratici e superando i relativi esami, condizione necessaria per potersi iscrivere negli albi professionali istituiti dalle Regioni. L’iscrizione all’albo professionale di una Regione abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

L’Aspirante Guida Alpina può svolgere le attività di Guida Alpina con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose, e può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, ma solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. Ha dieci anni di tempo per diventare Guida Alpina, pena il decadimento dall’iscrizione all’Albo.

L’iscrizione all’Albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica, oltre ad essere subordinata all’adempimento di obblighi di aggiornamento professionale.

L’attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata alle Guide Vulcanologiche abilitate, ma anche a Guide Alpine – Maestri di alpinismo e Aspiranti Guide, iscritte nei rispettivi albi, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi.

Si diventa Accompagnatori di Media Montagna (AMM), frequentando appositi corsi teorico-pratici e superando i relativi esami, condizione necessaria per potersi iscrivere negli albi professionali istituiti dalle Regioni. L’iscrizione all’albo professionale di una Regione abilita   all’esercizio della professione limitatamente al territorio regionale.

GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE, GUIDE SURVIVAL e GUIDE CANYON

La Legge14 gennaio 2013 n. 4, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, costituisce la normativa di riferimento in materia di “professioni non organizzate in ordini o collegi” o anche “professioni associative”, stante la possibilità di formare associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo, fermo restando che chiunque può esercitare per proprio conto in autoregolamentazione, se in conformità con la normativa tecnica UNI (direttiva 98/34/CE).

Le professioni non organizzate non possono intervenire in materie di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini o collegi. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (Art. 348 del Codice Penale).

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile consultare l’elenco delle professioni non organizzate, dal quale emergono le figure di:

Guida Ambientale Escursionistica (GAE), con due associazioni professionali di riferimento, l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) e la Libera Associazione Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste (LAGAP);

Guida Sopravvivenza o Guida Survival (GS), con il riconoscimento dell’Associazione Italiana Guide Sopravvivenza (AIGS), professionista formato in conduzione e orientamento, accampamenti, ecologia umana, sicurezza, soccorso e autosoccorso, nozioni di meteorologia, archeologia sperimentale, ecc.;

Guide Canyon (GC), con il riconoscimento dell’Associazione Italiane Guide Canyon (AIGC), che persegue l’obiettivo dello sviluppo del torrentismo e delle discipline affini (attività svolte in torrenti, forre, canyon, gole, orridi, grotte e inghiottitoi).

Le Guide Ambientali Escursionistiche accompagnano persone singole o gruppi in ambienti naturali senza l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche. In passato, per effetto di una giurisprudenza ormai superata, spettava alle singole regioni legiferare in tema di professioni turistiche; per questa ragione, oggi la professione di Guida Ambientale Escursionistica si svolge, in Italia, sotto diverse denominazioni (guida naturalistica ambientale, guida naturalistica, ecc.), facendo riferimento a criteri e denominazioni non uniformi adottati dalle singole regioni, ma che presentano differenze non sostanziali nell’interpretazione del profilo professionale della figura di GAE.

Le associazioni professionali promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono sanzioni per la violazione del codice di condotta adottato, ma non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva. In altre parole, possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale, così come, per quanto già detto, un professionista può non farvi riferimento, agendo in autoregolamentazione.

GUIDE TURISTICHE e ACCOMPAGNATORI ESCURSIONISTICI

L’Art. 6 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (Codice del Turismo) definisce le professionistiche turistiche come “quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati”.

Per esercitare la professione di Guida Turistica è necessario seguire un percorso di formazione, superare un esame di abilitazione all’esercizio della professione ed essere iscritto ad un Albo. Si tratta dunque di una “professione regolamentata” (non ricade quindi sotto la Legge n. 4/2013, che riguarda le professioni non regolamentate).

Il D.P.R. del 13 dicembre 1995, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche”, stabilisce che “ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico e artistico nazionale”, le guide turistiche devono conseguire specifica abilitazione, recependo la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26-2-1991 (Causa C-180/1989) che afferma: “L’interesse generale attinente alla valorizzazione del patrimonio storico e alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un Paese può costituire un’esigenza imperativa che giustifica una restrizione della libera prestazione dei servizi“. I siti in cui possono operare solo le guide turistiche sono individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Requisiti e procedura di abilitazione sono definiti dal D.M. 11 dicembre 2015, “Individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione”.

La Legge 6 agosto 2013 n. 97, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, stabilisce che l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.

La guida turistica è colui che, per professione, accompagna singole persone o gruppi a visitare opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

Diverso è il ruolo dell’Accompagnatore Turistico. Si tratta di una figura che spesso lavora su incarico di tour operator, agenzie di viaggio ed enti di promozione turistica, a cui è affidato il compito di seguire ed assistere i gruppi turistici dall’inizio al termine dei viaggi organizzati in cui sia previsto il suo coinvolgimento. Fornisce solitamente informazioni sulle località visitate, ma senza scendere nel dettaglio, perché saranno poi le guide turistiche a farlo.

VOLONTARI

Gli accompagnatori di tutte le associazioni non professionistiche attive sul territorio nazionale, eventualmente affiliate a federazioni (FederTrek, F.I.E.), così come le guide del Club Alpino Italiano (C.A.I.) operano su base volontaria. Non possono pertanto ricevere retribuzioni, ma solo rimborsi per le spese sostenute forniti dalle associazioni, che non operano a fini di lucro.

FederTrek, in linea con l’approccio del Collegio Nazionale delle Guide Alpine e delle associazioni professionistiche non regolamentate (AIGAE, LAGAP, AIGS, AIGC), definisce e organizza corsi di formazione con esame finale di abilitazione. La qualifica di Accompagnatore Escursionistico Volontario deve essere mantenuta attraverso una Formazione Continua, con particolare riferimento a materie quali cartografia, orientamento e primo soccorso, di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei tesserati.

RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ACCOMPAGNATORI FEDERTREK

Le associazioni, in quanto soci della federazione, devono attenersi, come scritto sul modulo di affiliazione, allo statuto di FederTrek, ai suoi Regolamenti, alle delibere del Consiglio Nazionale e alle decisioni dell’Assemblea dei Presidenti (rappresentanti delle associazioni).

Detto questo, le associazioni hanno autonomia patrimoniale, civilistica e fiscale.

Anche gli accompagnatori devono osservare Statuti e Regolamenti di FederTrek e delle associazioni di appartenenza.

ASSICURAZIONI

La copertura assicurativa RCT delle associazioni non è obbligatoria. Per questo motivo, non costituisce obbligo ai fini dell’affiliazione.

La copertura assicurativa RCT degli accompagnatori è invece obbligatoria, così come l’assicurazione medica, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, come da Statuto di FederTrek e di tutte le associazioni adeguati alle normative di riferimento per il Terzo Settore.

La copertura assicurativa dei tesserati è obbligatoria, ai sensi di ……….. FederTrek ha stipulato una polizza “base” in convenzione con il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), che garantisce una copertura per le attività escursionistiche e del tempo libero “ludiche e non competitive svolte a livello collettivo”, individuando alcune specialità “pericolose”, a cui si applica una franchigia più elevata (9% invece di 6%), tra le quali arrampicata, equitazione, sci, snowboard, canyoning, rafting, speleologia.

Sono state poi stilate polizze integrative direttamente con UNIPOL SAI per la copertura delle seguenti attività/discipline:

  • escursioni su neve con ciaspole e sci, con l’esclusione di sci alpinismo, sci da discesa e all’infuori di gare;
  • cicloturismo con l’uso di biciclette e mountain bike (escluse le bici da corsa) su percorsi ciclabili (sentieri ciclabili e piste dedicate), con l’esclusione del fuori strada, sia in salita che in discesa;
  • Nordic Walking;
  • ulteriori attività del tempo libero connesse alle specialità sportive assicurate, che non abbiano carattere di agonismo, che coinvolgono disabili con attrezzature adattate per portatori di handicap, escludendo comunque l’arrampicata indoor e in ambiente, la subacquea e l’equitazione;
  • Fitwalking;
  • Yoga e altre discipline olistiche.

La copertura assicurativa RCT degli accompagnatori è riferita a tutte le discipline.

DISPOSIZIONI IN MERITO AI CERTIFICATI MEDICI

In base al Decreto 24 aprile 2013 artt. 2 e 3 (Balduzzi), come modificato dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto del Fare):

PER I SOCI TESSERATI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVO DILETTANTISTICHE (ASD)

Sussiste l’obbligo da parte dell’associazione organizzatrice di acquisire e conservare la certificazione medica di idoneità. Pertanto, al momento dell’iscrizione deve essere prodotto un certificato medico d’idoneità psico fisica.

PER I SOCI TESSERATI CON ALTRE TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONE

Le attività sono da ritenersi amatoriali e ludico-motorie e non sussiste, pertanto, l’obbligo da parte dell’associazione organizzatrice di acquisire e conservare la certificazione medica di idoneità; tuttavia, si raccomanda vivamente, come indicato dall’art.2 punto 6 del medesimo Decreto, di effettuare un controllo sanitario presso il medico di base prima di iniziare l’attività, al fine di valutare la presenza di eventuali fattori di rischio legati a un pregresso stile di vita sedentario.

Per disposizioni assicurative, per le persone con età superiore a 75 anni deve essere comunque prodotto un certificato medico d’idoneità psico fisica.

RAPPORTO CON I TOUR OPERATOR

Fatta eccezione per le associazioni con partita IVA che rientrano in regimi fiscali non prevalenti del settore delle agenzie di viaggio e per le attuali APS ai sensi delle legge 383/2000 (che però sarà abrogata con l‘entrata in vigore del Codice del Terzo settore e non prevede nemmeno per le APS tale facoltà ), le attività con pernotto sono considerate attività commerciali e quindi è necessario rivolgersi a un tour operator. Altre limitazioni sono indicate dalla normativa in generale attuale e secondo la tipologia di associazione.

FederTrek ha invitato Tour Operator ed Agenzie di Viaggi a fornire servizi turistici dedicati a FederTrek ed alle associazioni regolarmente affilate. L’elenco degli aderenti e le loro proposte sono visualizzabili nella pagina dedicata.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Con la riforma del terzo settore, racchiusa nel codice del Terzo Settore (D. Lgs n. 117/2017) e nella nuova disciplina dell’impresa sociale (D. Lgs n. 112/2017), il legislatore ha inteso effettuare un riordino normativo: gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) sono chiamati a valutare l’iscrizione all’istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS). Oltre alle agevolazioni fiscali, tale riforma ha introdotto specifiche disposizioni sul lavoro. L’esclusione dal RUNTS comporta l’assoggettamento alla normativa Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di enti non commerciali. Il RUNTS diventerà lo strumento di conoscenza degli Enti non Profit. In esso saranno riportate le informazioni di base degli ETS che vi sono iscritti, consentendo a chiunque di conoscere se un Ente è in possesso di determinate caratteristiche, permettendo ad esempio di individuare gli Enti che consentono di ottenere risparmi fiscali a seguito di una donazione in loro favore.

COSA COMPORTA PER FEDERTREK?

Svantaggi

L’iscrizione al RUNTS comporterà un aumento dei costi, quali ad esempio quelli di adeguamento dello Statuto e i pagamenti e gli adempimenti legati alla redazione e al deposito del bilancio presso il RUNTS.

Vantaggi

L’iscrizione al RUNTS comporterà una serie di vantaggi di carattere generale:

riconoscimento giuridico più veloce con un patrimonio a garanzia di solo 15.000€ (attualmente la soglia è 70.000 €), per deresponsabilizzare i membri del Consiglio Nazionale e il Presidente;

una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi. Previste indistintamente a favore di tutti gli ETS, mentre vi sono misure applicabili ai soli enti configurabili come APS e ODV. Un regime fiscale conveniente forfetario. Solo il tesseramento sarà considerato istituzionale per le associazioni culturali, diversamente da APS e ODV;

beneficio per tutte le ETS di adesione al 5 x mille;

una ulteriore agevolazione è prevista all’Art. 79 del Codice Del Terzo Settore, che esclude dal reddito imponibile tassabile gli ETS non commerciali per i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e per i contributi erogati da amministrazioni pubbliche.

COSA COMPORTA PER LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE?

Gli stessi svantaggi e vantaggi di cui sopra ed inoltre: la detassazione dei corrispettivi specifici in quanto appartenenti ad una stessa rete. Le associazioni culturali  dovranno modificare la ragione sociale in APS, le APS e le ONLUS dovranno adeguare lo statuto alla normativa, le ASD dovranno valutare se aderire al RUNTS o al regime previsto per tale categoria.